Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8665 del 13 aprile 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La condotta sanzionata dall’art. 21, primo comma, c.d.s., che vieta di eseguire, senza autorizzazione, opere o depositi sulle strade e sulle loro pertinenze, consistendo nel fatto stesso della esecuzione dell’opera, con conseguente mantenimento sulla strada e sulle sue pertinenze di un cantiere con impiego di operai e mezzi, non integra un illecito di carattere permanente, sicché la sussistenza di esso viene a cessare con la conclusione dell’opera.

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