(massima n. 1)
            L’esecuzione  di  un trasloco, senza  l’autorizzazione comunale prevista nell’art. 21 del codice della strada,  costituisce  illecito  amministrativo,  quando l’attività da svolgere  determini l’occupazione  di  suolo pubblico  e  possa  mettere  in  pericolo  la  sicurezza collettiva, non essendo necessario che i lavori o le opere da  eseguire riguardino  la  sede  stradale.  (Nel  caso  di specie,  il  trasloco  aveva  determinato  la  completa occupazione di una carreggiata a senso unico per mezzo di  un  autocarro,  di notevoli dimensioni, l’utilizzo di un carrello  elevatore  e  di  una  scala  mobile  nonché  di  un cavo elettrico privo di protezione per i pedoni).