Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1981 del 21 marzo 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Il compratore ha il dovere di ricevere la cosa acquistata e di mettere così il venditore in grado di liberarsi dalla relativa obbligazione della consegna, ma una mora accipiendi del compratore può configurarsi solo dopo la scadenza del termine contrattuale all'uopo stabilito dalle parti o altrimenti determinato dalla legge e sempre che la consegna della cosa sia stata offerta dal venditore al compratore nei modi di legge, ovvero quest'ultimo non abbia compiuto quanto necessario per mettere il venditore in condizione di adempiere la suindicata obbligazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.