(massima n. 1)
            L’art. 2 della legge regionale (Liguria) n. 348 del 1992  (il  quale  recita:  «la  presente  legge  disciplina  la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato, intendendo elementi costituenti le strade oltre alla carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti  utilizzate  per  la  sosta,  il  parcheggio  e  per l’inversione  di  marcia  nonché  le  piazzuole  di intersecazione») non  ha  ad  oggetto  solo  strade costruite dall’uomo, quali la carreggiata la banchina o la cunetta — che caratterizzano un impianto stradale organizzato  per  interagire  con  il  territorio  in  modo scientifico—, bensì anche strade a fondo naturale, che ben possono essere costituite mediante il calpestio di uomini o  animali, senza essere state dall’uomo predisposte per la  funzione in  questione; come risulta confermato dall’art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in coerenza con  la  quale,  in  quanto  norma  statale,  la  legislazione secondaria in questione va in vero interpretata) che, nel precisare  cosa  deve  intendersi  per  «strada»,  elenca anche il sentiero per l’appunto formatosi per il predetto calpestio.