Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1292 del 22 gennaio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Il «contrassegno invalidi» — rilasciato dai comuni alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta — è strettamente personale, ha validità dal momento del suo rilascio e non è vincolato ad uno specifico veicolo. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio l’impugnata sentenza e ha accolto l’opposizione proposta ritenendo che legittimamente il ricorrente, il cui contrassegno invalidi era sull’autovettura circolante al suo servizio, aveva avuto accesso nella zona a traffico limitato di Roma il giorno dell’avvenuta contestazione, a nulla rilevando che solo successivamente il permesso per invalidi era stato aggiornato con la nuova targa del veicolo).

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