Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8204 del 7 aprile 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

L’accertamento in ordine alla natura pubblica di una strada presuppone necessariamente l’esistenza di un atto o di un fatto in base al quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente pubblico territoriale ovvero che a favore del medesimo ente sia stata costituita una servitù di uso pubblico e che la stessa sia destinata all’uso pubblico con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente medesimo, senza che sia sufficiente a tal fine l’esplicarsi di fatto del transito del pubblico né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica o l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell’amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta. (Nella specie, relativa all’azione proposta da un frontista contro gli autori di comportamenti lesivi del suo diritto di passaggio su una strada realizzata con la copertura di un torrente, la S.C. ha cassato la sentenza di accoglimento della domanda, essendo risultato dagli accertamenti di merito che la strada non apparteneva al Comune, ma ad un consorzio, che ne aveva dato al comune soltanto l’affidamento in concessione).

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