(massima n. 1)
            L’articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 105 prevede  che,  per  i  tratti  di  strada  che  attraversano abitati  di  Comuni  con  popolazione  non  superiore  a ventimila abitanti, e che fanno parte della rete stradale provinciale, giusta la lettera c) dell’articolo 7 della legge 12 febbraio 1958 n. 126, resta ferma la competenza dei comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque  interferenti  con  i  suddetti  tratti  di  strada; pertanto, incombe sull’amministrazione provinciale, al fine  di  escludere  la  propria responsabilità da  cattiva  manutenzione  di  una  strada inserita  nella  predetta  rete  provinciale,  l’onere  di provare  l’attraversamento  del  centro  abitato  e  di consentire il riferimento a dati statistici che permettano di identificare la popolazione del centro abitato attraversato come inferiore ai 20.000 abitanti e, in difetto di tale prova,  l’amministrazione  risponde  dei  danni  derivanti dal non assolvimento degli obblighi di manutenzione tra i  quali  vanno  ascritti  anche  quelli  provocati  dalla mancata  eliminazione  e  segnalazione  ai  passanti  delle insidie  esistenti  nella sede  stradale.  (Nella  specie, relativa  ad  azione  risarcitoria  per  lesioni  causate  da ferri sporgenti dalla grata di copertura di un tombino, la S.C.  ha  anche  escluso  l’applicabilità  dell’art.  6  della legge  n.  319  del  1976,  riguardante  il riparto  di competenze  per  la  gestione  dei  servizi  di  fognatura  e smaltimento delle acque).