Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5126 del 3 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Le norme del codice della strada che si applicano, ai sensi dell’art. 1, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, devono essere osservate come norme di comune prudenza anche sulle strade private in qualsiasi modo adibite al traffico veicolare.

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