Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 19923 del 23 luglio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procura alle liti, apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il mancato riferimento a tutti gli intimati non determina violazione del requisito della specialitā, che č con certezza deducibile, in base all'interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell'art. 83 c.p.c., dal fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso, essendo la posizione topografica della procura idonea - salvo che dal suo testo si ricavi il contrario - a dar luogo alla presunzione di riferibilitā al giudizio cui l'atto accede. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la presunzione di riferibilitā della procura speciale a tutti gli intimati - eredi dell'originario ricorrente - non fosse superata dalla indicazione di un solo nominativo nella formula di conferimento, in assenza di specifica, plausibile ragione per la quale il soccombente avrebbe dovuto impugnare la sentenza di appello nei confronti di una sola parte, che rivestiva la medesima posizione sostanziale e processuale delle altre).

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