(massima n. 1)
            Il  reato  di  cui  all'art.  256,  comma  1,  D.Lgs.  n. 152/2006  è  configurabile  nei  confronti  di  chiunque svolga  attività  di  gestione  di  rifiuti,  anche  di  fatto  o  in modo  secondario  o  consequenziale  all'esercizio  di  una attività  primaria  diversa,  che  richieda,  per  il  suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati dalla legge e non sia caratterizzata  da assoluta  occasionalità. Il carattere non  occasionale  della  condotta  di  trasporto  illecito  di rifiuti  può  essere  desunto  anche  da  indici  sintomatici, quali la  provenienza  del  rifiuto  da  un'attività  imprenditoriale  esercitata  da  chi  effettua  o  dispone l'abusiva gestione, l'eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità,  le  caratteristiche  del  rifiuto  indicative  di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento,  cernita,  deposito  (nella  specie,  il ricorrente  aveva  a  disposizione  un  veicolo  congruo  al trasporto  di  materiali  e  la  quantità  di  rottami  ferrosi rinvenuti  nella  sua  disponibilità  deponeva  nel senso  di escludere  la  mera  occasionalità  del  trasporto  tenuto anche  conto  dei limiti  quantitativi fissati,  sia  pure  ad altri  fini,  dall'art.  193,  comma  5,  D.Lgs.  n.  152/2006, anche  in  ragione  del  fatto  che  detti  rottami  avevano natura eterogenea).