Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10799 del 8 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 è configurabile nei confronti di chiunque svolga attività di gestione di rifiuti, anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa, che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati dalla legge e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. Il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da un'attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, l'eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (nella specie, il ricorrente aveva a disposizione un veicolo congruo al trasporto di materiali e la quantità di rottami ferrosi rinvenuti nella sua disponibilità deponeva nel senso di escludere la mera occasionalità del trasporto tenuto anche conto dei limiti quantitativi fissati, sia pure ad altri fini, dall'art. 193, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, anche in ragione del fatto che detti rottami avevano natura eterogenea).

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