Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 6963 del 11 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di appello con pluralità di appellati, l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione, senza che assumano rilevanza le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati, ovvero che si tratti di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell'appellante, ovvero di parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali la causa può ritenersi scindibile; ne consegue che, in base al combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., l'appellante, una volta che abbia scelto di indirizzare l'atto di appello nei confronti di più soggetti, non può distinguere tra i destinatari dell'atto per far decorrere il termine di costituzione dalla notificazione nei confronti dell'appellato contro il quale abbia rivolto i motivi di appello.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.