Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 15398 del 6 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il frazionamento del credito si pone in contrasto tanto con il principio di correttezza e buona fede, quanto con il principio costituzionale del giusto processo sicché, ove si contesti l'avvenuta parcellizzazione della domanda, la sentenza pronunziata in prime cure del giudice di pace secondo equità, ex art. 113 c.p.c., è appellabile ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., disposizione che per l'appunto include, tra i casi in cui è esperibile detto mezzo di impugnazione, anche la violazione delle norme costituzionali.

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