(massima n. 1)
            La legittimazione  a  costituirsi  parte  civile nei processi  per  reati  ambientali  aventi  ad  oggetto  fatti compiuti  successivamente  al  29  aprile  2006  a  seguito della  abrogazione  dell'art.  18,  comma  terzo,  della  L.  n. 349 del 1986 derivante dall'entrata in vigore dell'art. 318, comma  secondo,  lett.  a),  del  D.Lgs.  n.  152  del 2006, spetta, in via esclusiva, allo Stato per il risarcimento del danno  ambientale  di  natura  pubblica,  inteso  come lesione  dell'interesse  pubblico  alla  integritą  e  salubritą dell'ambiente,  mentre  tutti  gli  altri  soggetti,  singoli  o associati,  comprese le  Regioni  e  gli  altri  enti  pubblici territoriali,  possono  esercitare  l'azione  civile  in  sede penale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. solo per ottenere il risarcimento  di  un  danno  patrimoniale  e  non patrimoniale,  ulteriore  e  concreto,  conseguente  alla lesione  di  altri  loro  diritti  particolari  diversi  dall'interesse pubblico  alla tutela  dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta  lesiva.  (Annulla  ai soli  effetti  civili,  App. Venezia, 7 marzo 2013).