Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16807 del 13 agosto 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli enti locali che abbiano agito per il risarcimento del danno ambientale in sostituzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (in capo al quale č ora riconosciuta in via esclusiva la legittimazione) in epoca anteriore al D.Lgs. n. 152/2006 conservano legittimazione attiva, ma le loro domande sono esaminate e decise all'indispensabile condizione della armonizzazione delle stesse domande e delle eventuali condanne con i criteri previsti dall'art. 311, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 25 della L. 6 agosto 2013, n. 97, in modo che gli attori non conseguano risarcimenti pecuniari, ormai vietati dal mutato assetto ordinamentale.

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