Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3259 del 19 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di danno ambientale, la condotta antigiuridica consiste nel mantenimento dell'ambiente nelle condizioni di danneggiamento, sicché il termine prescrizionale dell'azione di risarcimento inizia a decorrere solo dal momento in cui tali condizioni siano state volontariamente eliminate dal danneggiante ovvero la condotta sia stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene da parte di quest'ultimo. Si tratta di principio che, sebbene relativo a fattispecie di danno ambientale determinatosi in costanza della vigenza della legge n. 349/1986, art. 18 (per fatti precedenti al 1994 o a partire da tale epoca), è predicabile anche in riferimento a fattispecie sussumibile nell'art. 2043 cod. civ.

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