(massima n. 1)
            Non  è  fondata  la  questione  di  legittimità costituzionale  dell'art.  311,  comma  1,  del  D.Lgs.  3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nella parte in cui riserva allo Stato, ed in particolare al Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  il potere di agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale,  per  il  risarcimento  del  danno  ambientale  (art. 311),  e mantiene  solo  «il diritto  dei soggetti  danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o  nei  beni  di  loro  proprietà,  di  agire  in  giudizio  nei confronti  del  responsabile  a  tutela  dei  diritti  e  degli interessi  lesi»  (art.  313,  comma  7,  secondo  periodo). All'esigenza  di  unitarietà  della  gestione  del  bene "ambiente"  non  può  infatti  sottrarsi  la  fase  risarcitoria. Essa,  pur  non  essendo  certo  qualificabile  come amministrativa, ne costituisce il naturale completamento, essendo volta a garantire alla istituzione su cui incombe la  responsabilità  del  risanamento,  la  disponibilità  delle risorse  necessarie,  risorse  che  hanno  appunto  questa specifica ed esclusiva destinazione. Ciò non esclude che ai sensi dell'art. 311 del D.Lgs. n. 152 del  2006  sussista  il  potere  di  agire  di  altri  soggetti, comprese le istituzioni rappresentative di comunità locali, per i danni specifici da essi subiti.