(massima n. 1)
            La disciplina normativa di cui all'art. 311, 1° comma, D.Lgs. n. 152/06, secondo cui "il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  agisce,  anche  esercitando l'azione  civile  in  sede  penale,  per il  risarcimento  del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per  equivalente  patrimoniale,  oppure  procede  ai  sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto" non esclude e comunque non č incompatibile con la  disciplina  generale  prevista  dall'art.  2043 c.c.,  in  virtł della  quale  qualunque  fatto  doloso  o  colposo  che cagiona  ad  altri  un  danno  ingiusto, obbliga colui che ha commesso  il  fatto  a  risarcire  il  danno.  Consegue che nella  fattispecie  de  qua  sussiste  la  legittimazione  della Provincia  di  Pesaro  ed  Urbino  a  costituirsi  parte  civile, avendo  detto  Ente  chiesto  (ed  ottenuto)  il  risarcimento del  danno  patrimoniale  derivante  dalla  condotta  illecita come contestata ed accertata nei confronti dell'imputato (attuale ricorrente).