Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5290 del 5 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla costituzione, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.) - allorché la loro lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale di poteri autoritativi e conseguente ad atti della P.A. di cui sia denunciata la illegittimitą, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi - come quella della gestione del territorio - compete a detti giudici la cognizione esclusiva delle relative controversie in ordine alla sussistenza in concreto del diritto vantati, al comportamento o alla limitazione di tali diritti in rapporto all'interesse generale pubblico dell'ambiente salubre, nonché alla emissione dei relativi provvedimenti gli effetti della futura decisore finale sulle richieste inibitorie, demolitore ed eventualmente risarcitone dei soggetti che deducono di essere danneggiati da detti comportamenti o provvedimenti e che pertanto la presente controversia spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

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