Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16575 del 2 maggio 2007

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento per danno ambientale, rientra nell'ambito del danno risarcibile anche il danno derivante medio tempore dalla mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta, ovvero le cd. perdite provvisorie, già previste quali componenti del danno risarcibile dalla Direttiva 2004/35/CE. Sicché, le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento per danno ambientale, in particolare il superamento della funzione compensativa del risarcimento, vanno ribadite anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che ha espressamente abrogato l'art. 18 della legge 394 del 1986 (istitutiva del Ministero dell'Ambiente).

(massima n. 2)

Il danno ambientale presenta una triplice dimensione: personale (quale lesione del diritto fondamentale dell'ambiente di ogni uomo); sociale (quale lesione del diritto fondamentale dell'ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana - art. 2 Cost.); pubblica (quale lesione del diritto-dovere pubblico delle istituzioni centrali e periferiche con specifiche competenze ambientali). In questo contesto persone, associazioni ed anche gli enti territoriali non fanno valere un generico interesse diffuso, ma dei diritti, ed agiscono in forza di una autonoma legittimazione.

(massima n. 3)

In presenza di danno ambientale derivante da interventi che comportino le c.d. "perdite provvisorie" come previste dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè anche una temporanea perdita della disponibilità di una risorsa ambientale intatta, permane il diritto del privato al risarcimento in forma di condanna generica, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto produttivo di conseguenze potenzialmente dannose e della esistenza di un probabile nesso causale tra queste e il pregiudizio lamentato. (In motivazione la Corte ha richiamato la sentenza n. 641 del 1987 della Corte Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno ambientale) (Annulla con rinvio, App. Firenze, 29 Settembre 2005). Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ed in particolare degli artt. 300 e seguenti, continuano ad applicarsi i principi in tema di "risarcimento per equivalente patrimoniale" fissati con riferimento all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con la conseguenza che possono integrare il "danno ambientale" risarcibile anche le c.d. "perdite provvisorie" previste dalla Direttiva 2004/35/CE approvata il 21 aprile 2004, e cioè quelle modifiche temporanee dello stato dei luoghi che comportino la mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta. (In motivazione la Corte ha richiamato la sentenza n. 641 del 1987 della Corte Costituzionale in tema di rilevanza patrimoniale indiretta del danno ambientale). (Annulla con rinvio, App. Firenze, 29 Settembre 2005).

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