Cassazione penale Sez. III sentenza n. 51475 del 3 luglio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di danno all'ambiente, anche l'inquinamento dell'aria, se "significativo e misurabile", č inquadrabile nella nozione di danno ambientale di cui all'art. 300, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, rientrando l'aria nel novero delle "risorse naturali"; ne appare dirimente il fatto che il comma 2 dell'art. 300, nel precisare che costituisce danno ambientale qualsiasi deterioramento provocato a una serie di elementi naturali, non contenga alcun riferimento all'aria, ma soltanto alle specie e agli habitat protetti, alle acque (interne, marine e costiere) e al terreno.

(massima n. 2)

Ai fini della configurabilitą del danno ambientale, consistente in qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilitą assicurata da quest'ultima, rileva anche l'inquinamento dell'aria. (In motivazione la Corte ha ritenuto irrilevante che la norma indicata, al comma 2, precisando che costituisce danno ambientale, ai sensi della direttiva 2004/35/CE qualsiasi deterioramento rispetto alle condizioni originarie, provocato alle specie, agli habitat protetti, alle acque e al terreno, non si riferisca all'aria, non essendovi dubbio che quest'ultima costituisca una delle pił importanti risorse naturali per ogni essere animale e vegetale).

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