Cassazione penale Sez. III sentenza n. 22765 del 15 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all'art. 24 e segg. del D.P.R. n. 203/1988 e quelle di cui all'art. 279 D.Lgs. n. 152/2006, atteso che in entrambe le disposizioni è previsto il rispetto dei limiti di emissione, l'obbligo di comunicare la messa in esercizio dell'impianto, l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati relativi alle emissioni. Sicché, in tema di gestione dei rifiuti, gli impianti per il trattamento degli stessi che comportano emissioni nell'atmosfera sono soggetti sia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 in materia di rifiuti, sia a quelle di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, entrambi sostituiti dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.

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