(massima n. 1)
            Il  reato  di  cui  all'art.  256  D.Lgs.  n.  152/2006  č configurabile anche in relazione alle condotte di raccolta e  trasporto  esercitate  in  forma  ambulante, salva l'applicabilitā  della  deroga  di  cui all'art.  266,  comma 5, per la cui operativitā occorre, tra l'altro, che i rifiuti, che formano oggetto del commercio, non siano riconducibili, per  le  loro  peculiaritā,  a categorie  autonomamente disciplinate (nel caso di specie, gli imputati trasportavano rifiuti ferrosi compresi vecchi elettrodomestici riconducibili  a  categorie  autonomamente  disciplinate  in base  al  D.Lgs.  n.  49/2014).