Corte costituzionale sentenza n. 247 del 24 luglio 2009

(8 massime)

(massima n. 1)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 265, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 117, sesto comma, e 119 Cost. Infatti, le tematiche connesse alle forme di bonifica ambientale rientrano a pieno titolo nella competenza esclusiva dello Stato, essendo esse afferenti alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema". È dunque erroneo il presupposto interpretativo che la materia implicata dalla disposizione legislativa in questione non sia di esclusiva competenza dello Stato ma, essendo quella della ricerca scientifica e tecnologica, appartenga alla competenza concorrente delle Regioni. È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 265, comma 3, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 241, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del decreto ministeriale da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281 del 1997. Attesa la obiettiva e - dallo stesso legislatore statale - riconosciuta implicazione della materia della ricerca scientifica e tecnologica di legislazione concorrente, è necessario prevedere che nella fase di attuazione della disposizione e, quindi, sia per ciò che riguarda l'individuazione delle forme di promozione ed incentivazione sia per ciò che riguarda la loro concreta realizzazione, debba essere previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali attraverso l'acquisizione, in sede procedimentale, anteriormente alla espressione del concerto dei Ministri dell'istruzione e delle attività produttive, del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281 del 1997.

(massima n. 2)

È inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 221, commi da 4 a 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata, in relazione agli artt. 3, 11, 76, 117, 118 e 119 Cost., per asserita violazione delle competenze delle Regioni volte alla valorizzazione delle peculiarità del loro territorio e delle loro esigenze produttive. La ricorrente ha omesso di specificare il parametro costituzionale asseritamente violato e in cosa consista la lamentata violazione.

(massima n. 3)

È inammissibile, per genericità delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede quali siano gli obblighi delle pubbliche amministrazioni in tema di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, sollevata per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. La genericità delle censure - dato che non è stata indicata la materia cui specificamente assegnare la disciplina impugnata né è stato chiarito in che modo sarebbe violata la competenza regionale - impedisce che possa avere ingresso lo scrutinio di merito della questione.

(massima n. 4)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, lettere da a) a m), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevate in relazione all'art. 118 Cost., il quale reca la disciplina del Consorzio nazionale imballaggi. La disciplina in esame, per la quale nell'ambito legislativo deve riconoscersi la competenza esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", consente di rinvenire quelle esigenze che, in puntuale attuazione delle regole della sussidiarietà, giustificano il conferimento anche delle funzioni amministrative al livello statale, per assicurarne l'esercizio coordinato e unitario. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 76 e 118, primo comma, Cost. La censura formulata - secondo la quale la disposizione, che disciplina i consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi cui partecipano anche i produttori degli imballaggi stessi, sarebbe caratterizzata dall'essere eccessivamente minuziosa e tale da non essere riconducibile all'ipotesi della fissazione di un livello uniforme - è eccessivamente generica, non essendo né indicata la materia alla quale attribuire la normativa impugnata né chiarito in che cosa consisterebbe la dedotta violazione della competenza regionale. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 118, primo comma, e 76 Cost. In relazione al primo parametro, è ragionevole e non in contrasto con l'art. 118, primo comma, Cost. - il quale prevede, tra l'altro, che, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, le funzioni amministrative possano essere conferite allo Stato - che quest'ultimo, in una materia che è specificamente assegnata alla sua competenza legislativa esclusiva in tema di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", abbia riservato ad organi centrali sia la predisposizione di uno schema di statuto tipo sia il controllo sul rispetto di tale schema, ed abbia, altresì, previsto, onde evitare una parcellizzazione di competenze sul territorio, che ritiene inutile e potenzialmente controproducente, che i ricordati consorzi operino su tutto il territorio nazionale. Quanto alla questione riferita all'art. 76 Cost., si osserva che l'art. 40 del D.Lgs. n. 22 del 1997 - disposizione il cui contenuto sarebbe stato disatteso dal legislatore delegato del 2006, con conseguente ''compressione dei poteri regionali" - nel prevedere la costituzione di "un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio", evidentemente ne postulava, stante la unicità per tipo e non la pluralità, la struttura unitaria a livello nazionale, non diversamente da quanto ora, con maggiore chiarezza, prevede l'impugnato art. 223 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nessuna privazione di attribuzioni regionali precedentemente conferite si è, pertanto, realizzata con la disposizione normativa ora in questione, donde l'esclusione della ritenuta violazione della delega legislativa.

(massima n. 5)

Va dichiarata la cessazione della materia dei contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, poiché tale norma è stata espressamente abrogata successivamente alla proposizione del ricorso e poiché non risulta che la stessa abbia avuto applicazione.

(massima n. 6)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 223, 234 e 236 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 118 Cost., aventi ad oggetto la costituzione di Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento di alcune categorie particolari di rifiuti. Analogamente a quanto osservato in merito alla previsione normativa avente ad oggetto il Consorzio nazionale imballaggi, anche la disciplina in esame, per la quale nell'ambito legislativo deve riconoscersi la competenza esclusiva statale, consente di rinvenire quelle esigenze che, in puntuale attuazione delle regole della sussidiarietà, giustificano il conferimento anche delle funzioni amministrative al livello statale, per assicurarne l'esercizio coordinato e unitario.

(massima n. 7)

È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 241 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281 del 1997. Sebbene la materia della bonifica dei siti contaminati è da collocarsi nella tematica relativa alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", materia questa di esclusiva competenza statale, non può disconoscersi che, con riferimento alla bonifica delle aree adibite alla produzione agricola o all'allevamento del bestiame, lo stesso legislatore nazionale abbia riconosciuto la peculiarità dei siti in questione, dando rilevanza, proprio con la previsione di una normativa differenziata, alla specifica destinazione delle suddette aree. In tal senso si giustifica anche il coinvolgimento, nella emanazione del regolamento relativo agli interventi nelle indicate aree, sia del Ministro delle attività produttive che di quello delle politiche agricole e forestali, chiamati ad esprimere il "concerto". È tuttavia in contrasto col principio di leale collaborazione avere escluso nelle fasi del citato procedimento l'apporto partecipativo delle Regioni, cioè di quei soggetti che, rientrando la relativa materia nella loro competenza legislativa residuale, sono dotati di specifiche attribuzioni, costituzionalmente tutelate, in tema di agricoltura e zootecnia; sicché adeguato strumento di coinvolgimento di tali istituzioni è quello di prevedere che il regolamento in questione sia emanato dal Ministro dell'ambiente non soltanto di concerto con quelli delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, ma anche sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, essendo questo il luogo giuridico istituzionalmente preposto ai momenti di concertazione fra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali; l'acquisizione di tale parere deve comunque precedere il concerto degli altri organi statali.

(massima n. 8)

A seguito della dichiarazione, giusta deliberazione della Giunta regionale, di rinunzia espressa al ricorso relativamente alle disposizioni legislative oggetto del giudizio (artt. 240, 242, 243, 244, 246, 252 e 257 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), la mancata costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri rende non necessaria l'accettazione della rinuncia, con conseguente declaratoria di estinzione del processo.

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