Cassazione penale Sez. III sentenza n. 58448 del 25 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si consuma nel luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite e non in quello dove si verifica - come nella specie - l'interramento dei rifiuti che può essere una frazione della condotta punibile, ma non è necessaria ai fini della rilevanza penale della fattispecie e della sua consumazione, che è raggiunta a monte, quando la pluralità e ripetitività delle operazioni di gestione inerenti quantitativi ingenti di rifiuti abbia raggiunto una intensità tale da mettere in pericolo il bene protetto.

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