(massima n. 2)
            Il disposto di cui al comma 4-bis dell'art. 260 D.Lgs. 3 aprile  2006,  n.  152,  introdotto  dall'art. 1, comma 3  della legge  22  maggio  2015,  n.  68,  si  applica  anche  ai  fatti precedenti  all'entrata  in  vigore  della  disposizione anzidetta  in  quanto,  con  questa,  il  legislatore  ha normalizzato  il  principio  giurisprudenziale,  preesistente alla novella, secondo cui, in tema di gestione illecita di rifiuti, č obbligatoria, ai sensi dell'art. 259 del D.Lgs. n. 152  del  2006,  la  confisca  dei  mezzi  di  trasporto impiegati per il traffico illecito di rifiuti di cui al citato art. 260. (Rigetta, App. Milano, 15 marzo 2016).