Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2284 del 28 novembre 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

L'introduzione nell'art. 260 del D.Lgs. n. 152/6 (attivitā organizzate per il traffico di rifiuti) del comma 4-bis, ad opera dell'art. 1, 3° comma, L. n. 68/15, il quale prevede, tra l'altro, che č sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato, non sconfessa, ma anzi avalla il principio giurisprudenziale, formatosi in precedenza, secondo cui č obbligatoria, ai sensi dell'art. 259 D.Lgs. cit., la confisca dei mezzi di trasporto impiegati per il traffico illecito di rifiuti.

(massima n. 2)

Il disposto di cui al comma 4-bis dell'art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'art. 1, comma 3 della legge 22 maggio 2015, n. 68, si applica anche ai fatti precedenti all'entrata in vigore della disposizione anzidetta in quanto, con questa, il legislatore ha normalizzato il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, secondo cui, in tema di gestione illecita di rifiuti, č obbligatoria, ai sensi dell'art. 259 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la confisca dei mezzi di trasporto impiegati per il traffico illecito di rifiuti di cui al citato art. 260. (Rigetta, App. Milano, 15 marzo 2016).

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