(massima n. 1)
            In  tema  di  reati  ambientali,  la predisposizione  o l'utilizzo  durante  il  trasporto  di  un  certificato di analisi  recante  false  indicazioni  sulla  natura,  sulla composizione  e sulle  caratteristiche  chimico-fisiche dei  rifiuti trasportati,  indipendentemente  dalla  loro natura pericolosa o non pericolosa, integra il reato punito dall'art.  483  cod.  pen.,  anche  a  seguito  della  modifica dell'art.  258, comma  quarto,  del  D.Lgs. n.  152 del  2006 introdotta dall'art. 35 del D.Lgs. n. 205 del 2010. (Annulla in  parte con  rinvio, App.  Cagliari,  1 marzo  2013).