(massima n. 1)
            La  condotta  di realizzazione  di  una  discarica abusiva può  consistere  anche  solo  nell'allestimento ovvero nella mera destinazione di un determinato sito al progressivo  accumulo  dei  rifiuti,  senza  che  sia necessaria  l'esecuzione  di  opere  atte  al  funzionamento della discarica stessa. La discarica abusiva differisce dal mero  abbandono di  rifiuti  che si risolve nell'occasionale collocamento  di  modesti  quantitativi  di  rifiuti  in  un determinato  luogo,  in  assenza  di  attività  prodromiche  o successive  di  smaltimento,  mentre  nella  discarica  la condotta  o  è  abituale - come  nel  caso  di  plurimi conferimenti - o, pur quando consiste in un'unica azione, è  comunque  strutturata,  ancorché  grossolanamente,  al fine  della  definitiva  collocazione  dei  rifiuti  in  loco  (nella fattispecie, la Cassazione ha confermato la condanna del legale  rappresentante  di  una  società,  subentrata  nella disponibilità  di  un'area  e  di  un  capannone, che  aveva abbandonato materiali riconducibili alla sua attività con la conseguente,  ulteriore,  trasformazione  del  fondo, complessivamente  inteso,  in  un  contenitore  di  oggetti destinati  al  mero  accumulo  senza  alcun  ulteriore riutilizzo).