Cassazione penale Sez. I sentenza n. 41133 del 6 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti è prevista quale autonoma fattispecie di reato dall'art. 255, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, sicché non è configurabile il reato di cui all'art. 650 cod. pen., atteso che questa norma penale ha carattere sussidiario e perciò è applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da altra specifica disposizione. L'inottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti è prevista quale autonoma fattispecie di reato dall'art. 255, 3° comma, D.Lgs. n. 152/06, mentre non è configurabile il reato di cui all'art. 650 c.p., atteso che la condotta contemplata è strutturata quale norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da altra specifica disposizione, ovvero allorché il provvedimento dell'autorità rimasto inosservato non sia munito di un proprio, specifico meccanismo di tutela degli interessi coinvolti.

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