Cassazione penale Sez. I sentenza n. 29855 del 13 giugno 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di reati ambientali, il reato di inquinamento previsto dagli artt. 51-bis e 17, comma secondo, D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - di natura permanente anche dopo l'entrata in vigore degli artt. 242 e 257 del D.Lgs. n. 152 del 2006 che ha abrogato (art. 264, comma primo lett. i) il D.Lgs. n. 22 del 1997 - non cessa per effetto del sequestro del sito inquinante, preordinato all'eliminazione del danno, ma persiste fino agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, condotte riparatorie - queste - previste anche dal nuovo testo unico (art. 247 D.Lgs. n. 152 del 2006) che, ove poste in essere prima della pronuncia giudiziale, fanno venire meno la punibilitą del reato. (Rigetta, App. Brescia, 27 settembre 2005).

(massima n. 2)

L'art. 318, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 ha lasciato in vita in comma 5 dell'art. 18 della legge n. 349 del 1986 (che riguarda l'intervento nei giudizi per danno ambientale delle associazioni di protezione ambientale, a fianco del quale dovrebbe altresģ persistere la azione per il risarcimento del danno patrimoniale proprio in base ad una giurisprudenza ormai consolidata; per cui, nella specie, l'intervento di Lega Ambiente nel presente giudizio resta indiscutibile anche in base alla nuova disposizione, per quanto riguarda la legittimazione degli enti territoriali occorre rilevare che le nuove disposizioni si applicheranno al futuro e cioč ai giudizi promossi dopo la entrata in vigore della nuova disciplina. Peraltro, non potrebbe negarsi neppure per il futuro la possibilitą per gli enti locali e per gli altri soggetti pubblici o privati di agire per il risarcimento dei propri danni patrimoniali o non patrimoniali derivanti dalla azione inquinante, diversi da quelli dell'inquinamento del sito, come nel caso in esame in esame in cui la azione degli enti locali ha riguardato un danno pił esteso ed anche diverso da quello strettamente ambientale.

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