Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 81 del 3 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 245, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la messa in sicurezza di un sito inquinato non ha di per sé natura sanzionatoria, ma consiste in una misura di prevenzione dei danni e rientra, pertanto, nel genus delle precauzioni, in una col principio di precauzione vero e proprio e col principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalitā ripristinatoria, non presuppone l'accertamento del dolo o della colpa in capo al proprietario. Il proprietario del terreno sul quale sono depositate sostanze inquinanti č tenuto solo ad adottare le misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano sul responsabile della contaminazione, ossia a chi sia imputabile l'inquinamento, sebbene la P.A. competente, qualora il responsabile non sia individuabile o non provveda gli interventi necessari, possa adottare d'ufficio gli accorgimenti necessari e, se del caso, recuperare le spese sostenute attraverso un'azione di rivalsa verso il proprietario, il quale risponde nei soli limiti del valore di mercato del sito dopo l'esecuzione degli interventi medesimi.

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