Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9619 del 17 gennaio 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

L'obbligo di rispettare - nel caso di rimessione in falda delle acque reflue industriali provenienti dalla «barriera idraulica» e contenenti sostanze tossiche - i limiti delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 152/2006 sussiste anche nell'ipotesi di operazioni preliminari di messa in sicurezza e non soltanto nell'ambito dell'attivitą di bonifica. Infatti, l'art. 243, comma 5, non consente alcuna deroga del rispetto dei citati limiti in caso di operazioni limitate alla messa in sicurezza.

(massima n. 2)

In tema di tutela delle acque, integra il reato previsto dall'art. 257 del D.Lgs. n. 152 del 2006 l'attivitą di reimmissione in falda di reflui industriali contenenti una concentrazione di sostanze tossiche superiore ai limiti tabellari, anche con riferimento alle operazioni di messa in sicurezza e non soltanto nell'ambito della attivitą di bonifica. (Dichiara inammissibile, App. Trento, 20 luglio 2012).

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