Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 2346 del 10 aprile 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Le procedure operative e amministrative da attivare, a carico del "responsabile dell'inquinamento", al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante, sono previste all'art. 242, D.Lgs. n. 152/2006, il quale prevede, per quanto di interesse ai fini della lite: a) l'effettuazione, nelle zone interessate (una volta poste in essere le immediate e necessarie misure di prevenzione) di una "indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento", finalizzata alla verifica del livello delle "concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)" (comma 2); b) l'attuazione - per l'eventualità di mancato superamento della ridetta soglia - di interventi di ripristino della zona contaminata, con successiva comunicazione, strumentale ai necessari controlli e verifiche dell'autorità di settore; c) l'attivazione - in caso di superamento della soglia - della procedura di attuazione di un piano di caratterizzazione, alla cui formulazione il responsabile dell'inquinamento è onerato, con successiva attivazione, da parte della Regione, di apposita procedura conferenziale preordinata alla sua autorizzazione (comma 3); d) la successiva attivazione, sulla base delle risultanze della caratterizzazione, della procedura di analisi del rischio sito-specifica "per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)", sulla scorta di appositi parametri tabellari, destinata a refluire in apposita "analisi dei rischi", destinata alla approvazione in sede conferenziale, con eventuale prescrizione di programma di monitoraggio, in caso di accertamento del mancato superamento della soglia di rischio (commi 4 e 5); e) l'effettuazione - per l'alternativa eventualità di superamento della soglia di rischio - di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, di ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito (comma 7). Dal dato normativo emerge con chiarezza la distinzione tra CSC e CSR: le prime strumentali a riconoscere, nell'area sottoposta a verifica, l'esistenza di sostanze inquinanti in una soglia tale da giustificare la predisposizione di un piano di caratterizzazione; le seconde preordinate alla verifica della sussistenza di un livello di rischio tale da giustificare l'attuazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza.

(massima n. 2)

In materia di interventi di bonifica, le procedure operative ed amministrative da attivare, a carico del "responsabile dell'inquinamento", al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante, per la determinazione della soglia di concentrazione rilevante per le sostanze inquinanti non tabellate è legittima l'utilizzazione di parametri fissati per sostanze con analoghe caratteristiche. Il piano della caratterizzazione (descritto e disciplinato dall'allegato 2 alla parte IV del TUA, D.Lgs. n. 152/2006) è un documento progettuale riportante un elenco di attività di indagine e i tempi necessari per effettuarle, compiute le quali si potrà conoscere l'impatto sulle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali). Solo con i risultati del piano della caratterizzazione del sito è possibile prevedere la necessità o meno della predisposizione del progetto operativo di bonifica, anche in base all'analisi di rischio sito-specifica per la definizione delle concentrazioni di rischio. In sostanza, con le risultanze del piano della caratterizzazione si può progettare la bonifica, ma a tal fine è necessario preventivamente verificare la distribuzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti al di sopra delle Concentrazioni Soglie di Contaminazione. In sede di approvazione del piano di caratterizzazione si devono indicare i valori CSC, cioè i valori minimi che servono a riconoscere l'esistenza delle sostanze cioè (come efficacemente argomentato dalla difesa regionale) a "vederle"; dopo di che, in fase di progettazione della bonifica si determineranno i valori di CSR, cioè le concentrazioni degli inquinanti che non causano rischio per l'uomo e l'ambiente e dunque accettabili. È del tutto logico, allora, che, ai fini del "riconoscimento", la soglia di concentrazione possa essere senz'altro abbassata: la fissazione dei valori di CSC non ha per scopo la tutela della salute, ma solo la rintracciabilità nell'ambiente delle sostanze: per contro, la soglia "di intervento" (questa, beninteso, potenzialmente onerosa per il responsabile dell'inquinamento che vi fosse onerato) è fissata in un secondo momento, avuto riguardo ai limiti fissati, per la tutela della salute, dall'organizzazione mondiale della sanità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.