Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6270 del 25 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di inquinamento ambientale presenta un applicativo pił ampio della contravvenzione di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006, venendo in rilievo profili diversi e ulteriori tali da escludere la sovrapponibilitą tra le due figure criminose. La fattispecie di cui all'art. 452-bis c.p. presuppone l'esistenza di un evento naturalistico, ovvero la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile degli elementi ambientali indicati ai numeri 1 e 2 del 1° comma e postula, pertanto, un quid pluris rispetto al deposito incontrollato di rifiuti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.