(massima n. 1)
            La  responsabilitā  dell'autore  dell'inquinamento, ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  del  D.Lgs.  22/1997, costituisce una forma di responsabilitā oggettiva per gli  obblighi  di  bonifica,  messa  in  sicurezza  e  ripristino ambientale conseguenti  alla  contaminazione  delle  aree. La  natura  oggettiva  della  responsabilitā  in  questione  č desumibile dalla circostanza che l'obbligo di effettuare gli interventi di legge sorge, in base all'art. 17 citato, in  connessione  con  una  condotta  "anche  accidentale", ossia  a  prescindere  dall'esistenza  di  qualsiasi elemento soggettivo  doloso  o  colposo  in  capo  all'autore dell'inquinamento. Ai fini della responsabilitā in questione č  comunque  pur  sempre  necessario  il  rapporto  di causalitā  tra  l'azione (o l'omissione)  dell'autore dell'inquinamento ed il superamento - o pericolo concreto ed attuale di superamento - dei limiti di contaminazione, in coerenza col principio comunitario "chi inquina paga". Sensibilmente diversa si presenta invece la posizione del proprietario  del  sito,  per  la  responsabilitā  del  quale occorre  fare  riferimento  ai  cc.  10  e  11  dell'art.  17:  chi subentra  nella  proprietā  o  possesso  del  bene  subentra anche negli obblighi connessi all'onere reale ivi previsto, indipendentemente  dal  fatto  che ne  abbia  avuto  preventiva conoscenza. Quella posta in capo al proprietario č  pertanto  una  responsabilitā  "da  posizione",  non  solo svincolata dai profili soggettivi del dolo o della colpa, ma che non  richiede  neppure  l'apporto  causale  del proprietario responsabile  al  superamento  o  pericolo  di superamento dei valori limite di contaminazione. Č quindi evidente  che  il  proprietario  del  suolo - che  non  abbia apportato alcun contributo causale, neppure incolpevole, all'inquinamento - non  si  trova  in  alcun  modo  in  una posizione analoga od assimilabile a quella dell'inquinatore,  essendo  tenuto  a  sostenere  i  costi connessi  agli  interventi  di  bonifica  esclusivamente  in ragione dell'esistenza dell'onere reale sul sito.