Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3756 del 30 luglio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 239 del Testo Unico dell'Ambiente nel formulare i principi generali in materia di rifiuti e di bonifiche dei siti contaminati richiami i principi e le norme comunitarie con particolare riferimento al principio del "chi inquina paga", ora contenuto anche dall'articolo 3-ter del TUA. Il cardine di tale principio consiste nell'imputazione dei costi ambientali al soggetto che ha causato la compromissione ecologica. (Riforma T.a.r. Valle d'Aosta n. 50/2014). Il soggetto obbligato alla caratterizzazione, all'analisi di rischio e alla bonifica o alla messa in sicurezza di un sito contaminato, ai sensi del Testo Unico dell'Ambiente, deve essere l'autore del comportamento che ha causato la contaminazione, che è concettualmente distinto dagli altri possibili soggetti coinvolti o interessati e segnatamente dal proprietario delle aree contaminate. È quindi necessario un rigoroso accertamento al fine di individuare il responsabile dell'inquinamento e la ricerca di prove certe e inequivoche, non potendo l'accertamento basarsi su mere presunzioni.

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