Cassazione civile Sez. V sentenza n. 31286 del 4 dicembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di tassa sui rifiuti, l'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006, nell'istituire la tariffa di igiene ambientale, cd. TIA 2, ha abrogato, a decorrere dalla sua entrata in vigore, la cd. TIA 1, introdotta dal D.Lgs. n. 22 del 1997, prevedendo, al comma 11, che, sino all'emanazione delle relative norme attuative, i Comuni possono continuare ad applicare la cd. TIA 1 se prevista da apposita delibera ex art. 49, comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 22 del 1997: ne deriva che la delibera dell'ente territoriale istitutiva della cd. TIA 1, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, č illegittima, in quanto relativa ad una tariffa abrogata.

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