Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 32724 del 18 dicembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, art. 49 (c.d. TIA 1), in quanto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238/2009 e con l'ordinanza n. 64/2010, tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. n. 507/1993, di cui conserva la qualifica di tributo. Nonostante la soppressione disposta dal D.Lgs. n. 152/2006, art. 238, comma 1, la TIA resta tuttavia in vigore, secondo quanto disposto dal successivo comma 11, fino all'emanazione del regolamento, previsto dal comma 6, che dovrą disciplinare i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa.

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