Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 15390 del 6 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La tariffa di cui all'art. 238, D.Lgs. n. 152 del 2006 (c.d. TIA 2), come interpretata dall'art. 14, comma 33, D.L. n. 78 del 2010, ha natura privatistica ed č, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633 del 1972. La disciplina della c.d. TIA 2, quale delineata nella richiamata disposizione, differenziandosi, per quanto di rilievo, dal regime della c.d. TIA 1, da un lato individua il fatto generatore dell'obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti, ancorando il debito alla effettiva fruizione del servizio, nonché parametrando l'entitą del dovuto alla quantitą e qualitą dei rifiuti prodotti, e, dall'altro, afferma, in modo netto e innovativo insieme, la natura di corrispettivo della tariffa in parola.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.