Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 15811 del 12 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di tributi, la tariffa di igiene ambientale, di cui all'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, c.d. "TIA 2", ha natura privatistica, in quanto integra un corrispettivo e non tributo, con la conseguenza che essa č soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

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