(massima n. 1)
            Si  deve  escludere il  coinvolgimento  coatto  del proprietario  di  un'area  inquinata,  non  responsabile dell'inquinamento, nelle attività di rimozione, prevenzione e messa in sicurezza di emergenza. Al più tale  soggetto,  in  qualità  di  proprietario  dell'area,  può essere  chiamato,  nel  caso,  a  rispondere  sul  piano patrimoniale  e  a  tale  titolo  potrà  essere  tenuto  al rimborso  delle  spese  relative  agli  interventi  effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito de terminato  dopo  l'esecuzione  di  tali  interventi,  secondo quanto  desumibile  dal  contenuto  dell'art.  253  D.Lgs.  n. 152/2006  (Codice  dell'ambiente)  (Conferma  della sentenza del T.a.r. Marche, Ancona, sez. I, n. 857/2009).