Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 4647 del 7 novembre 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

Si deve escludere il coinvolgimento coatto del proprietario di un'area inquinata, non responsabile dell'inquinamento, nelle attività di rimozione, prevenzione e messa in sicurezza di emergenza. Al più tale soggetto, in qualità di proprietario dell'area, può essere chiamato, nel caso, a rispondere sul piano patrimoniale e a tale titolo potrà essere tenuto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito de terminato dopo l'esecuzione di tali interventi, secondo quanto desumibile dal contenuto dell'art. 253 D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) (Conferma della sentenza del T.a.r. Marche, Ancona, sez. I, n. 857/2009).

(massima n. 2)

In ordine ai limiti della responsabilità per danno ambientale del proprietario attuale delle aree interessate da un fenomeno di inquinamento (nella specie delle falde acquifere) non ascrivibile sul piano eziologico alla sfera di azione del proprietario medesimo, deve ribadirsi - anche alla luce dei principi desumibili dal diritto europeo di matrice unionale e dell'impianto del Codice dell'ambiente - il principio che esclude l'imposizione, a carico del proprietario estraneo all'inquinamento del sito, di misure di prevenzione o di riparazione, fatta eccezione per quelle che il soggetto intraprenda spontaneamente ai sensi dell'art. 245 codice ambiente; nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non è consentito all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi.

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