Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9856 del 29 gennaio 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Il deposito temporaneo può e deve essere realizzato esclusivamente presso il luogo di produzione dei rifiuti ex art. 183, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 152/2006. Un'eccezione alla regola generale è contenuta nell'art. 230 del D.Lgs. n. 152/2006 e riguarda i rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture effettuata direttamente dal gestore delle stesse, rispetto ai quali il luogo di deposito temporaneo può coincidere con quello di concentramento dei rifiuti, ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata ad individuare il materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Ne consegue, quindi, che detta eccezione non trova applicazione nel caso di rifiuti oggettivamente non riutilizzabili.

(massima n. 2)

Alla regola generale che prevede che il deposito temporaneo debba essere effettuato presso il luogo di produzione dei rifiuti, è stata introdotta un'eccezione dall'art. 230, D.Lgs. n. 152/2006 relativamente ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi dì interesse pubblico: infatti, in tal caso, il luogo di deposito temporaneo può coincidere con quello di concentramento dei rifiuti ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile (nella specie, è stata esclusa l'applicabilità di detta eccezione perché i materiali depositati costituivano rifiuti oggettivamente non riutilizzabili e perché, in ogni caso, la valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 2 dell'art. 230 non era stata eseguita entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori).

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