Cassazione penale Sez. III sentenza n. 17460 del 17 gennaio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

Premesso che i rifiuti prodotti da un'attivitā di manutenzione di reti di distribuzione idrica non ricadono nell'ipotesi "generica" di cui all'art. 266, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), bensė in quella "specifica" di cui all'art. 230, va esclusa l'applicabilitā della disciplina speciale se l'attivitā svolta riguarda nuovi allacciamenti; in tal caso, l'attivitā di "movimentazione" dei rifiuti comportante instradamento dal luogo "reale" di produzione al luogo "giuridico" di produzione č qualificabile come attivitā di trasporto di rifiuti e, come tale, necessita di specifica autorizzazione diversamente dall'attivitā di movimentazione effettuata all'interno del luogo "reale" di produzione dei rifiuti.

(massima n. 2)

Integra gli estremi del reato previsto dall'art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il trasporto di rifiuti senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dal luogo di produzione all'area individuata per il deposito temporaneo, non potendo la gestione dei rifiuti farsi decorrere dall'inizio di quest'ultimo. (Rigetta, Trib. lib. Verona, 9 giugno 2011).

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