Cassazione penale Sez. III sentenza n. 42958 del 9 giugno 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

Il lavaggio delle autocisterne utilizzate per il trasporto di liquami di fosse settiche e fognature, con filtrazione degli scarichi del lavaggio attraverso appositi teli e raccolta degli stessi in vasche interrate a ciclo chiuso, costituisce attività di trattamento di rifiuti consistendo nella radicale modificazione della composizione del materiale: perciò tale operazione non può essere qualificata come un mero raggruppamento di rifiuti già di per sé diversi, riconducibile alle disposizioni dettate in materia dall'art. 230, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006.

(massima n. 2)

In tema di gestione di rifiuti, costituisce attività di trattamento, il cui svolgimento in assenza di autorizzazione rende configurabile il reato previsto dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, il filtraggio meccanico degli scarichi derivanti dall'attività di lavaggio di autocisterne utilizzate per il trasporto di liquami di fosse settiche e fognature, trattandosi di operazione che realizza una modificazione della composizione del rifiuto nella frazione liquida e solida e non una mera raccolta differenziata di rifiuti già di per sé diversi. (Rigetta, Trib. Savona, 29 ottobre 2013).

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