Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35862 del 31 maggio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitą per la corretta esecuzione delle operazioni di gestione dei rifiuti grava sul direttore tecnico al quale, per la molteplicitą dei compiti istituzionali o per la complessitą della organizzazione aziendale, la gestione medesima sia stata delegata con attribuzione in suo favore di tutti i poteri necessari per l'integrale rispetto delle norme di legge e regolamentari, quando si accerti che il titolare non abbia interferito nella sua attivitą. (Dichiara inammissibile, Trib. Prato, 12 gennaio 2012).

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