Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9132 del 12 gennaio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In presenza di regime semplificato per l'attivitą di gestione rifiuti, le prescrizioni che vanno rispettate coincidono con quanto previsto in sede di iscrizione nel registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi. Non si tratta di un'interpretazione analogica "in malam partem" dell'elemento normativo della fattispecie (le "autorizzazioni") richiamato nella prima parte dell'art. 256, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, sia perché, in realtą, l'inosservanza dei requisiti e delle condizioni previsti nella comunicazione di inizio attivitą si traduce nell'esercizio dell'attivitą stessa in assenza dei requisiti richiesti per il suo svolgimento, sia perché in base al combinato disposto di cui agli artt. 214, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006 e 19, legge n. 241/1990, la comunicazione di inizio attivitą di cui all'art. 216, comma 1, sostituisce l'autorizzazione a tutti gli effetti. Pertanto, la violazione delle prescrizioni contenute nella comunicazione di inizio attivitą di cui all'art. 214 integra il reato di cui all'art. 256, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006.

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