Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4690 del 10 ottobre 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

L'attivitā di riempimento di una cava non č sottoposta alla normativa prevista per le discariche di cui alla Direttiva 1999/31/CE ed alla relativa legge italiana di attuazione di cui all'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) ove sia preordinata al mero recupero ambientale e condotta con i materiali previsti per il recupero stesso (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, n. 471/2014).

(massima n. 2)

L'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2008 di attuazione dell'art. 10 par. 2 della Direttiva 2006/21 č applicabile solo alle operazioni di smaltimento di rifiuti nei vuoti dell'attivitā estrattiva. I riempimenti dei vuoti di cava al fine del ripristino ambientale effettuati attraverso l'utilizzo di rifiuti diversi da quelli di estrazione in sostituzione di materie prime, non costituiscono attivitā di smaltimento di rifiuti ma operazioni di recupero e, pertanto, non sono sottoposti alle previsioni della direttiva sulle discariche, bensė assoggettati alla procedura semplificata ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006. I rifiuti dovranno essere appropriati per il recupero ambientale dei vuoti di cava oltre ad avere caratteristiche idonee a sostituire altri materiali e a non determinare un aumento degli impatti sulla salute e sull'ambiente.

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