Corte costituzionale sentenza n. 373 del 22 dicembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lett. f), secondo periodo, della L.R. 31 dicembre 2009, n. 36 della Regione Puglia, il quale stabilisce che "in particolare, la Regione regolamenta gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani". La competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia pur in assenza della relativa disciplina statale. Il legislatore regionale non poteva dunque disporre che l'esercizio delle funzioni pianificatone della Regione potesse prescindere dalla previa adozione degli indirizzi di carattere generale che la legge statale ritiene invece essenziali. È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 4, della L.R. 31 dicembre 2009, n. 36 della Regione Puglia, il quale stabilisce con riguardo al piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti, che, "in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, e tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale - Presidente della Regione Puglia - sulla base della normativa antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, le Autorità d'Ambito, in deroga alla unicità della gestione, possono prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidate, e comunque per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione è poi effettuata la successiva gara assicurandosi la gestione unitaria del servizio integrato". La disposizione - nell'ammettere la deroga al principio della unicità della gestione integrata dei rifiuti - si pone in contrasto con l'art. 200, comma primo, lettera a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, secondo cui la gestione dei rifiuti urbani è organizzata, fra l'altro, sulla base del criterio del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; in tal modo, la disposizione, concernendo la disciplina dei rifiuti interviene nella materia della tutela dell'ambiente, invade un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lett. f), secondo periodo, e 6, comma 4, della L.R. 31 dicembre 2009, n. 36 della Regione Puglia sollevata per contenuto eterogeneo delle norme impugnate e l'assenza dei motivi per i quali ciascuna di esse avrebbe violato il parametro evocato. Contrariamente all'assunto della resistente, il ricorrente individua correttamente il parametro costituzionale invocato nell'art. 117 Cost., comma 2, lettera s), quale norma che determina il riparto di competenze fra Stato e Regione e sulla cui base occorre valutare la legittimità delle norme impugnate. È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 4 della legge Regione Puglia n. 36 del 2009 ("Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152") per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. La norma in parola stabilisce, in particolare, con riguardo al piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, e tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale (in applicazione della normativa antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006) le Autorità d'Ambito possono prevedere, in deroga all'unicità della gestione, affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidate, e comunque per non oltre quindici anni (alla scadenza dei quali verrà effettuata la successiva gara assicurando, quindi, la gestione unitaria del servizio integrato). La deroga al principio della unicità della gestione integrata dei rifiuti risulta apertamente in contrasto con l'art. 200, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152 del 2006 in forza del quale la gestione dei rifiuti urbani risponde, tra l'altro, al criterio di superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, intervenendo nella materia di tutela ambientale ed invadendo un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale. L'art. 6, c. 4, della L.R. n. 36 del 2009, Puglia, dispone, con riguardo al piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti, che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, e tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale - Presidente della Regione Puglia - sulla base della normativa antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, le Autorità d'Ambito, in deroga alla unicità della gestione, possono prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidate, e comunque per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione è poi effettuata la successiva gara assicurandosi la gestione unitaria del servizio integrato. La suddetta disposizione, infatti, nell'ammettere la deroga al principio della unicità della gestione integrata dei rifiuti, si pone in contrasto con l'art. 200, c. I, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, secondo cui la gestione dei rifiuti urbani è organizzata, fra l'altro, sulla base del criterio del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti. Poiché anche la disposizione in esame, concernendo la disciplina dei rifiuti interviene nella materia della tutela dell'ambiente, essa invade un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale.

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