Corte dei Conti sentenza n. 457 del 22 ottobre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta/trasporto/spazzamento/smaltimento) č un servizio pubblico locale; i modelli astrattamente esperibili per detta gestione sono a tutt'oggi quelli vigenti per i servizi di rilievo economico, e quindi: gestione in economia; affidamento con gara ex art. 30, D.Lgs. n. 163 del 2006; affidamento a societą mista con socio appaltatore; affidamento a soggetto interamente pubblico in house, senza pił alcun termine finale e senza limite di valore contrattuale, purché la societą disponga dei seguenti requisiti: capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla societą da parte degli enti soci come avviene su un proprio ufficio, pił parte dell'attivitą svolta in relazione al territorio dei Comuni soci. L'art. 200, D.Lgs. n. 152 del 2006, con specifico riferimento alla materia in epigrafe, ha peraltro introdotto la possibilitą di gestione per ambiti territoriali nel ciclo dei rifiuti. Occorre inoltre rammentare che il D.L. 95 del 2012, art. 19, comma 1, prevede, nell'individuare le funzioni fondamentali dei comuni, alla lett. f), proprio l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta/avvio/smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

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