Corte costituzionale sentenza n. 285 del 2 dicembre 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

La gestione dei rifiuti è ascrivibile alla materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" riservata, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato. In questo ambito, non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente, anche se le Regioni possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati, pur sempre nel rispetto della normativa statale di tutela dell'ambiente. Al contempo, i poteri regionali non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio. Esercitando tale competenza, lo Stato ha regolato, con l'art. 195, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), il potere di localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di preminente interesse nazionale. La norma regionale impugnata deve essere dichiarata illegittima costituzionalmente in quanto preclude allo Stato, con procedure difformi da quelle disposte dalla norma statale, di individuare impianti di preminente interesse nazionale con la tecnica del trattamento a caldo dei rifiuti nell'intera Regione autonoma Valle d'Aosta. Tale divieto impedisce la realizzazione delle finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, indicate dalla norma statale. Alla Regione non può essere consentito, anche nelle more della definizione dei criteri statali, di porre limiti assoluti di edificabilità degli impianti. L'articolo unico della L.R. Valle d'Aosta n. 33 del 2012, è in contrasto con gli artt. 195, comma 1, lett. f) e p), e 196, comma 1, lett. n) e o), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

(massima n. 2)

L'articolo unico della L.R. Valle d'Aosta n. 33 del 2012, è in contrasto con gli artt. 195, comma 1, lett. f) e p), e 196, comma 1, lett. n) e o), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. unico della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33 il quale, con riferimento al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, prevede un divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull'intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione). La disciplina della gestione dei rifiuti, rientrante nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza esclusiva statale, è regolata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, che riserva allo Stato numerose competenze quali il potere di localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di preminente interesse nazionale e l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (art. 195), e prevede, col successivo art. 196, una serie di poteri di competenza delle Regioni, tra i quali la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nel rispetto di criteri e procedure stabiliti a livello statale. La disposizione censurata - imponendo un divieto generale di realizzazione e utilizzo di determinati impianti su tutto il territorio regionale - non contiene un criterio né di localizzazione, né di idoneità degli impianti, ma prevede un limite assoluto, che si traduce in una aprioristica determinazione dell'inidoneità di tutte le aree della Regione a ospitare i predetti impianti, con ciò eccedendo la competenza regionale in materia. - Sulla disciplina della gestione dei rifiuti quale materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, v., ex multis, le citate sentenze nn. 54/2012, 244/2011, 33/2011, 331/2010, 278/2010, 61/2009 e 10/2009. - Sulla competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze nn. 54/2012 e 61/2009. - Sulle limitazioni alla localizzazione di impianti, si vedano le citate sentenze nn. 224/2012, 192/2011, 278/2010 e 62/2005.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.