(massima n. 1)
            È  costituzionalmente  illegittimo,  per  violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lett.  s),  Cost.,  l'art.  22, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 in base al quale "La Regione provvede entro trenta  giorni,  in via transitoria, alla  determinazione delle garanzie  finanziarie  per  la  gestione  degli  impianti  di smaltimento e di recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito  regolamento".  La  disposizione  impugnata,  che va  ricondotta  nella  materia  "tutela  dell'ambiente  e dell'ecosistema",  di  competenza  esclusiva  statale,  si pone in contrasto con la ricordata norma costituzionale e con  l'art.  195,  comma  2,  lett.  g),  del  D.Lgs.  n.  152  del 2006,  evocato  a  parametro  dal  rimettente,  che,  nel disciplinare  le garanzie  finanziarie  da  prestarsi  in favore della Regione per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, interviene in ambito materiale  funzionalmente  connesso  a  garantire  livelli adeguati  e  non  riducibili  di  tutela  ambientale  su  tutto  il territorio  nazionale.  Contrariamente  a  quanto  dedotto dalla  Regione  Puglia,  non  può  riconoscersi  alcuna potestà legislativa regionale in subjecta materia neppure sulla  base  del  presunto  carattere  transitorio  della disciplina dettata dalla Regione in ragione dell'inadempienza  dello  Stato  circa  l'individuazione  dei criteri generali ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie,  poiché  tale  compito  spetta  ad  esso  in  via esclusiva. Questa competenza, inoltre, si estende anche ai  gestori  delle  discariche,  nonostante  la  tesi  contraria della  Regione  basata  sulla  considerazione  che  questi ultimi non sono più tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale dei  gestori  ambientali  in  quanto  la  ratio della  norma evocata  a  parametro  è  chiaramente  individuabile nell'esigenza di assicurare l'uniformità nella determinazione  delle  garanzie  finanziarie  che  devono fornire  tutti  i  gestori,  a  prescindere  dall'obbligo  di iscrizione  all'Albo.  Va  affermata,  in  ogni  caso, l'opportunità  che  lo  Stato  provveda  sollecitamente  a definire  i criteri generali  per  la  determinazione  delle garanzie  finanziarie  dovute  dai  gestori  degli  impianti  di recupero e smaltimento dei rifiuti, secondo il disposto del più  volte  richiamato  art.  195,  comma  2,  lettera  g),  del D.Lgs.  n.  152  del  2006. - Sulla  riconducibilità  della disciplina  dei  rifiuti  alla  materia  "tutela  dell'ambiente  e dell'ecosistema'',  di  competenza  esclusiva  statale  ai sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost., nonché  sui  differenti  compiti  spettanti  alla  Stato  e  alle Regioni, v. le citate sentenze nn. n. 285/2013, 54/2012, 244/2011, 314/2009, 249/2009, 225/2009, 164/2009, 437/2008,  62/2008  e  378/2007. - Sulla riconducibilità  della  disciplina  in  tema  di  garanzie finanziarie disciplinate da alcune disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, v. la citata sentenza n. 247/2009. - Sul divieto per le Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale  la  materia  "tutela  dell'ambiente",  pur  in assenza  della  relativa  disciplina  statale,  v.  le  sentenze nn. 373/2010, 127/2010 e 314/2009.