Corte costituzionale sentenza n. 67 del 2 aprile 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 in base al quale "La Regione provvede entro trenta giorni, in via transitoria, alla determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento". La disposizione impugnata, che va ricondotta nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale, si pone in contrasto con la ricordata norma costituzionale e con l'art. 195, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 152 del 2006, evocato a parametro dal rimettente, che, nel disciplinare le garanzie finanziarie da prestarsi in favore della Regione per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, interviene in ambito materiale funzionalmente connesso a garantire livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale. Contrariamente a quanto dedotto dalla Regione Puglia, non può riconoscersi alcuna potestà legislativa regionale in subjecta materia neppure sulla base del presunto carattere transitorio della disciplina dettata dalla Regione in ragione dell'inadempienza dello Stato circa l'individuazione dei criteri generali ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie, poiché tale compito spetta ad esso in via esclusiva. Questa competenza, inoltre, si estende anche ai gestori delle discariche, nonostante la tesi contraria della Regione basata sulla considerazione che questi ultimi non sono più tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale dei gestori ambientali in quanto la ratio della norma evocata a parametro è chiaramente individuabile nell'esigenza di assicurare l'uniformità nella determinazione delle garanzie finanziarie che devono fornire tutti i gestori, a prescindere dall'obbligo di iscrizione all'Albo. Va affermata, in ogni caso, l'opportunità che lo Stato provveda sollecitamente a definire i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, secondo il disposto del più volte richiamato art. 195, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 152 del 2006. - Sulla riconducibilità della disciplina dei rifiuti alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema'', di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché sui differenti compiti spettanti alla Stato e alle Regioni, v. le citate sentenze nn. n. 285/2013, 54/2012, 244/2011, 314/2009, 249/2009, 225/2009, 164/2009, 437/2008, 62/2008 e 378/2007. - Sulla riconducibilità della disciplina in tema di garanzie finanziarie disciplinate da alcune disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, v. la citata sentenza n. 247/2009. - Sul divieto per le Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia "tutela dell'ambiente", pur in assenza della relativa disciplina statale, v. le sentenze nn. 373/2010, 127/2010 e 314/2009.

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